La mediazione è una procedura alternativa alla soluzione giurisdizionale (tribunale), mediante cui le parti cercano la risoluzione della controversia che li vede protagonisti, in maniera del tutto autonoma, accordandosi sulla soluzione che esse stesse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.
Il conciliatore o mediatore, non è chiamato a decidere o ad imprimere una direzione specifica alla controversia, ma deve facilitare il processo per cui le parti da un atteggiamento di “posizione” di “preconcetto” si spostino verso una difesa dei loro bisogni e interessi (soddisfazioni), solo così si può avere l’apertura mentale e la capacità di ascolto per arrivare ad un accordo.
In parole semplici, lo scopo del mediatore è aiutare le parti a ritrovare una comunicazione costruttiva per costruire insieme i presupposti di un accordo che ponga fine alla controversia. In questo genere di accordo entrambe le parti potranno soddisfare i loro interessi.
Cos’è la mediazione
La mediazione è una procedura caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall’economicità:
- è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
- è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, in altra sede, compreso l’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali e di arbitrato i costi sono contenuti e comunque predeterminati.
Tipi di mediazione
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due tipi di mediazione:
- facoltativa, cioè scelta dalle parti
- obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
La mediazione in Italia
La mediazione nasce innanzitutto come procedura volontaria: le parti possono farvi ricorso liberamente, ogni qualvolta ritengano che vi siano le condizioni per avviare proficuamente un confronto e per cercare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 28 del 2010 e dei successivi Decreti Ministeriali applicativi DM 180/10 modificato dal DM 145/11 il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di “mediazione”.
Il procedimento di mediazione
La mediazione può essere avere inizio:
- su iniziativa di parte;
- in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria;
- su invito del giudice (c.d. mediazione delegata);
- qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria).
La mediazione in Europa
Le istituzioni comunitarie hanno da sempre promosso i metodi di risoluzione alternativa delle controversie perché garantiscono un’adeguata forma di tutela consentendo ai cittadini, attraverso un nuovo modo di affrontare la lite, di poter risolvere in maniera efficace, a costi ridotti e in tempi brevi le controversie nelle quali sono coinvolti, senza danneggiare le relazioni personali e professionali.
Le disposizioni sugli strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie, conosciute anche come meccanismi extragiudiziali, sono state previste in Europa per dirimere, in particolare, le controversie tra consumatori e imprese. Il vantaggio dei meccanismi di risoluzione alternativa delle dispute è quello di offrire una maggiore flessibilità rispetto al processo giudiziario e di coniugare maggiormente i bisogni delle parti in contrasto. Rispetto al processo, questo tipo di risoluzione delle controversie è meno costoso, più rapido e informale.
I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie si sono sviluppati in maniera differente all’interno dell’Unione europea.
La Commissione europea è stata attiva nella promozione dello sviluppo dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Ha adottato quindi due raccomandazioni che hanno stabilito alcuni criteri qualitativi che ogni tipologia di risoluzione alternativa deve garantire per coloro che ne usufruiscono.
Con la raccomandazione n. 1998/257/CE sono stati indicati alcuni principi applicabili alle procedure che terminano con una decisione o una proposta di soluzione.
Con la raccomandazione n. 2001/310/CE sono stati invece indicati alcuni principi in merito alla procedura in cui il conciliatore si limita a facilitare l’incontro tra le parti in modo autonomo. La direttiva n. 2008/52/CE inoltre contiene alcuni principi essenziali tra i quali il rafforzamento della mediazione come strumento volontario, accessibile, informale.
Introduzione dell’obbligatorietà della mediazione
Con il Decreto Del Fare il governo annuncia il ritorno della mediazione civile obbligatoria che consentirà il taglio di un milione di processi in cinque anni.
Il Ministro della Giustizia Cancellieri ha dichiarato che Il piano per la giustizia prevede anche il ripristino della mediazione obbligatoria nella giustizia civile: «Abbiamo posto dei correttivi e sulla mediazione, si ritorna con tutta una serie di procedure che consentiranno di non arrivare nemmeno al processo».
Tra le novità è previsto un primo incontro di programmazione a costi ridotti; e sono reintrodotte sanzioni per chi e’ assente senza giustificato motivo dalla mediazione.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Inoltre lo strumento della conciliazione è stata da poco adottata anche dall’Autorità per l’Energia e il Gas.
Questa novità sicuramente incontra le esigenze dei consumatori, che, all’insorgenza di un problema con i fornitori/distributori di Gas ed Energia non avevano un punto di riferimento istituzionale.
Nel variegato comparto dei consumi/forniture la conciliazione, per alcuni settori, è già attiva da tempo e con ottimi risultati, in particolare nell’ambito delle Telecomunicazioni, quindi per tutto ciò che riguarda contratti telefonici -fisso e mobile- e pay-tv, grazie alla funzione svolta dall’ Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM).
Come attivare la mediazione
La procedura di mediazione presso SICOME, Organismo di mediazione iscritto presso il Registro del Ministero di Giustizia, è regolata da un apposito regolamento di procedura
Per attivare la procedura occorre presentare alla Segreteria:
- il modulo di domanda di mediazione;
- copia dei documenti ritenuti rilevanti, che saranno depositati presso la Segreteria dell’Organismo di mediazione (in tante copie quante sono le parti, oltre ad una copia per il conciliatore) e dalla stessa messi a disposizione delle parti invitate;
- copia di un documento di identità in corso di validità della parte istante.
A seguito della presentazione della domanda, la Segreteria di SICOME fissa il giorno dell’incontro di mediazione e trasmette la domanda all’altra parte, che dovrà, utilizzando l’apposita modulistica, aderire al tentativo di mediazione (accettazione). La Segreteria individua inoltre il mediatore, all’interno di un elenco costituito da persone che hanno ricevuto un’apposita formazione in tecniche di mediazione, e ne dà comunicazione alle parti.
Il mediatore che accetta la nomina dà assicurazione di non avere rapporti con alcuna delle parti che possano compromettere la sua imparzialità, firmando un’apposita dichiarazione in tale senso. Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.
All’incontro di mediazione devono presentarsi personalmente i diretti interessati, che possono farsi assistere da un difensore o da un rappresentante delle associazioni dei consumatori o di categoria, oppure da un professionista o da altra persona di fiducia. È prevista, in caso di necessità, la possibilità di designare, con apposita procura, un rappresentante.
Il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta, ciò può avvenire in qualunque momento del procedimento. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la proposta conciliativa. Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo che sarà sottoscritto anche dalle parti, accordo che costituisce titolo esecutivo se omologato dal Tribunale.
In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all’incontro), il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo. I soggetti fra cui è sorta una controversia possono, peraltro, anche presentare una domanda congiunta di mediazione.
La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche. Il procedimento di mediazione deve essere concluso entro il termine di 3 mesi.
Il ruolo del mediatore
Il ruolo del mediatore è quello di far emergere gli interessi e i bisogni delle parti, superando le prese di posizione e la rivendicazione di diritti.
L’accordo tra le parti sarà perciò fondato principalmente su tali interessi e bisogni, rispondendo alle reali necessità delle parti stesse.
Il mediatore, durante la mediazione, si deve attenere a quanto previsto dal codice deontologico dell’Organismo per cui svolge la mediazione.
I costi della mediazione
I costi del servizio di mediazione sono definiti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 145/11, modificativo del Decreto del Ministero di Giustizia n. 180/10 (art. 16, comma 4, tabella A) e successive modificazioni.
Le tariffe applicate da Sicome sono reperibili sul Regolamento di procedura all’art. 11 e all’allegato A della tabella indennità
È richiesto il pagamento delle spese di avvio, ammontanti a € 40,00 oltre IVA, che devono essere versati dalla parte istante all’atto della presentazione della domanda e dalla parte che accetta di partecipare all’incontro all’atto del deposito della risposta e comunque prima dell’incontro.
Si ricorda che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000,00.
È previsto un beneficio fiscale con credito di imposta fino a € 500,00 in caso di conciliazione e di € 250,00 anche in caso di mancato accordo.