Modulistica
Nel settore delle telecomunicazioni, l’esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio e attivo da diversi anni. L’utente può rivolgere istanza di conciliazione per problemi che riguardano fatture, linea, disservizi, contratti e tutto quello che è inerente alla telefonia e alla pay-tv (non il canone RAI). Il procedimento di conciliazione si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutati da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione.
Gli utenti, personalmente o rappresentati, e gli operatori di comunicazioni possono incontrarsi quindi e tentare di risolvere la questione.
L’obbligo della conciliazione si applica alle controversie inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
La presentazione dell’istanza di conciliazione sospende i termini per agire in sede giudiziaria, che riprendono a decorrere una volta chiuso il procedimento.
Sicome segue l’attività di conciliazione in questo campo da diversi anni, avendo fornito supporto ai Co.re.com, in particolare già per conto del Corecom Friuli Venezia Giulia e per il Corecom Emilia Romagna.
Sicome è iscritta al n. 3 del registro degli Organismi di mediazione tenuto dall’ Agcom – Autorità Garante per le Comunicazioni.
Di seguito le indicazioni per attivare la procedura di conciliazione
Per avviare la procedura la parte interessata può rivolgersi alla Segreteria di SICOME o scaricare l’apposito modulo e inviare direttamente la domanda via mail o via pec.
Per avviare la procedura la parte interessata, di regola il consumatore, deve compilare il modulo di istanza in modo da fornire tutte le informazioni necessarie. In particolare devono essere indicati i motivi della controversia e l’indirizzo di posta elettronica per i contatti e i codici cliente, modulo che viene inoltrato alla parte convenuta
Poiché ogni Organismo di mediazione svolge le sue funzioni secondo un proprio regolamento, ferma restando la sua posizione di terzo neutrale che assiste i litiganti nel trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, la procedura prosegue in modo diverso a seconda dell’Organismo scelto, secondo il Regolamento.